Lions Club Trasimeno

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Venerdì 20 Marzo - Perugia
Sala dei Notari
Interclub degli 8 Lions Club zone b e c
il "Testamento Biologico"

Si è svolto Venerdì 20 Marzo 2009 presso la sala dei Notari a Perugia l’interclub degli 8 club delle zone b e c di Perugia sul tema “Il testamento biologico” coordinato dal Club “Perugia Concordia”.
Hanno relazionato il Dott. Prof. Emilio Biasini, libero docente in patologia chirurgica e propedeutica clinica e direttore della Casa di Cura Villa Aurora di Foligno, il Dott. Prof. Mario Timio, Primario Emerito di Nefrologia e Dialisi nell’Ospedale di Foligno ed il Dott. Adriano Pischetola, notaio in Perugia.
E’ stato preliminarmente chiarito che il testamento biologico è un documento scritto per garantire il rispetto della propria volontà in materia di trattamento medico (somministrazione di farmaci, sostentamento vitale, rianimazione, etc.) anche quando non si e' in grado di comunicarla.
Nonostante il fatto che diritto all'autodeterminazione e' sancito dalla Costituzione italiana, nel caso in cui detto documento sia stato redatto, è stato comunque da tutti stato riconosciuto che rimane al medico il grande potere discrezionale nella somministrazione delle cure (dosaggio dei farmaci, valutazione sull'opportunità di interventi chirurgici, ecc.); il testamento biologico può aiutare, anche se non obbligare, il medico a rispettare la volontà del paziente.
La discussione, emersa anche da vicende di recente discussione, come il caso di Eluana Englaro, rimane nei casi in cui il paziente non abbia provveduto a redigere il suddetto documento e non riesca ad esplicitare la propria volontà; in tal caso secondo alcuni la determinazione su risoluzioni di tipo estremo potrebbe essere lasciata ai familiari, secondo altri non è possibile procedere senza l’esplicito consenso dell’ interessato.
Alcuni medici sono assolutamente contrari al rispetto del testamento biologico e sostengono che favorire la fine della vita equivale ad eliminare la laurea in medicina in quanto un patto fra coniugi o una qualsiasi volontà precedente non può sostituirsi alla professionalità del medico che segue il caso e, da esperto, sa se è realmente giunto il momento di staccare la spina, o meno.
Viene da più parti espresso un invito a discutere con più calma e non sull'onda emotiva di una sentenza. La sentenza Englaro, definita dal prof. Umberto Veronesi “di importanza storica”, potrebbe essere un modo per aprire le porte all'eutanasia con tutte le conseguenze in casi di eredità e con tutti gli errori che potrebbero essere commessi.
Insert Logo Here Se a staccare la spina fosse un medico, potrebbe passare guai seri perché esiste un codice deontologico.
Altri esperti ritengono giusta la sentenza valutando la possibilità di rianimare fino in fondo i pazienti, finché c'è speranza. Bisogna fare attenzione a non incorrere in un accanimento terapeutico, quando non c'è speranza non c'è altro da fare che staccare la spina.
Continuare a tenere in vita un corpo senza cervello non ha alcun senso. Per quanto riguarda la normativa tuttora in discussione al Parlamento, verrà ribadito il no all'eutanasia.
Verrà comunque fatta una distinzione fra lo stato di coma e la morte cerebrale.
Un'attività cerebrale, anche minima, non dovrebbe autorizzare né all'eutanasia, né alcuna forma di suicidio assistito.
Solo in caso di morte cerebrale si può giustificare la scelta di sottrarre il malato all'accanimento terapeutico.
Si spera in una legge che intervenga a regolamentare l'impiego di cure che prolungano artificialmente la vita. Ciascuno ha il diritto di chiedere l'interruzione dei trattamenti laddove sia accertata l'inefficacia delle cure, ma non di chiedere di essere ucciso.
Il testamento biologico, il cui modello è importato dagli Stati Uniti, servirebbe nel nostro paese a regolamentare le forme di accanimento terapeutico, già condannate nel Codice deontologico dei medici.
Fra queste non dovrebbe rientrare la rianimazione considerato piuttosto un "obbligo terapeutico".
E’ stato quindi fatto riferimento alla leggi di altri stati, quali per esempio l’Olanda, che stato il primo Paese al mondo a consentire l'eutanasia ed il suicidio assistito, anche se subordinatamente ad una serie di condizioni: per non essere perseguito, ad esempio, il medico deve assicurarsi che il paziente abbia fatto una scelta volontaria e meditata, abbia di fronte "sofferenze insopportabili" e che "non abbia alternative". L'eutanasia è stata lì legalizzata con una legge approvata dal Parlamento il 10 aprile 2001.
Negli USA invece l'eutanasia è vietata dalla legge federale.
Nel 1997 la Corte federale ha rimandato ai singoli Stati l'approvazione di specifiche leggi su questo argomento. Attraverso un referendum nell'Oregon è stata autorizzata l'eutanasia per i malati terminali e le spese sono pagate dello Stato attraverso la mutua.
Per quanto riguarda la normativa, non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione.
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso.
Insert Logo Here È importante sottolineare che, nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione. Per questo motivo l'Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.

Casi di giurisprudenza:
Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena emette un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, sia incapace di intendere e di volere.
L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi necessari ai trattamenti medici. Così facendo si è data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di una normativa specifica.

Dibattito politico in Italia:
L'argomento, "eticamente sensibile", vede posizioni differenti fra correnti di pensiero di tipo laica, radicale (spingendosi fino a voler discutere di eutanasia) e posizioni di forte difesa della vita di ispirazione cattolica.
Per quanto riguarda l'eutanasia, il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso nel dicembre 2003 con un documento di 19 pagine contenente una analisi delle problematiche connesse e terminante con una serie di raccomandazioni, il cui rispetto garantisce la legittimità delle dichiarazioni anticipate, tra cui vi si afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni «in contraddizione col diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia ...il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza» e che « il diritto che si vuol riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere, non è un diritto all’eutanasia, né un diritto soggettivo a morire che il paziente possa far valere nel rapporto col medico ...ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche nei casi più estremi e tragici di sostegno vitale, pratiche che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare, ove capace ».
Il documento del Comitato Nazionale di Bioetica afferma inoltre che i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche documentare per iscritto nella cartella clinica le sue azioni rispetto alle dichiarazioni anticipate, sia che vengano attuate o disattese.

E’ seguita la conviviale, sotto la neve, al Ristorante “del Sole”