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25 Novembre: Perugia
Meeting Interclub sul tema
“La filiazione e l’interesse superiore del minore
all’interno della crisi familiare”
coordinato dal Lions Club” Perugia Maestà delle Volte”
con adesione dei Lions Club” Deruta” e “Trasimeno”
Si é svolto il 25 Novembre a Perugia, presso il Ristorante “La dolce vita”, il
meeting Interclub sul tema “La filiazione e l’interesse superiore del minore all’interno della crisi familiare”, coordinato dal Lions Club” Perugia Maestà delle Volte”, con adesione dei Lions Club” Deruta” e “Trasimeno”; hanno aderito anche rappresentanti di altri Club delle zone b e c della IX Circoscrizione.
Dopo l’introduzione del Presidente Francesco Sapia ed il saluto del Presidente della IX Circoscrizione Federica Ravacchioli, ha preso la parola la prima relatrice dr.ssa Ylenia Micciché, Giudice presso la prima Sezione del Tribunale Civile di Perugia per parlare sul tema: “Il minore nella disgregazione della famiglia”.
Ha illustrato come, in caso di separazione/divorzio di una famiglia, il Tribunale deve decidere con quale dei genitori il minore deve prevalentemente vivere; deve altresì stabilire i tempi di frequentazione da parte dell’altro genitore.
Deve decidere sulle opportunità e sul le attività che possano essere offerte al minore come vacanze, sport, hobby e quant’altro possa risultare nei suoi interessi, fissando chi lo debba seguire in itinere, se necessario.
L’unico criterio che orienta il Tribunale è quello di valutare il prioritario interesse del minore, mentre i diritti e le pretese dei genitori sono cedevoli.
Il minore continua ad avere il diritto di vedere entrambi i genitori ed anche i nonni.
Affidamento condiviso significa che i genitori hanno il dovere di confrontarsi sulle scelte di vita del figlio, anche se tra loro non dovessero intercorrere buoni rapporti.
Non è detto che il minore debba stare esattamente lo stesso tempo con entrambi; il Tribunale valuterà la soluzione più opportuna in considerazione del tempo necessario per gli spostamenti, considerando che libri e materiale necessario per pratiche sportive o quant’altro è preferibile che rimangano presso un’unica sede.
Il minore ha diritto di rimanere nella “casa coniugale” e quindi al coniuge che ci resta viene generalmente assegnato il tempo prevalente.
Ha poi portato alcuni esempi di decisione prese in merito, facendo in primis riferimento ad una sentenza in merito alla sede di frequenza di una Scuola Media contesa tra due genitori residenti in Comuni diversi.
La sentenza ha favorito la richiesta della madre, in quanto minimizzava gli spostamenti e si è ritenuto opportuno inserire la figlia in un ambiente che favoriva la sua crescita e sviluppo culturale.
Allo stesso modo si è favorita la richiesta della madre, tra due coniugi che vivevano in città diverse, nulla scelta di uno psicologo che potesse seguire il minore nella città di residenza della madre, per evitare lunghi e stressanti spostamenti.
Ha poi parlato della possibilità di ascoltare il parere del minore: è possibile e consigliato, dopo il superamento dei 12 anni; spesso fornisce indicazioni significative di fronte a versioni contrastanti presentate dai genitori in merito a varie problematiche.
Ha citato in merito un caso recente in cui la consultazione del minore, operata dai Servizi Sociali, è stata di notevole ausilio per risolvere il contenzioso dei genitori nella scelta della sede di frequenza ad una Scuola Superiore; è stato infatti possibile avere un’indicazione sulle attitudini ed interessi del minore.
In ogni caso il Tribunale favorisce il contato del minore anche con il genitore cui non è stato assegnato il tempo prevalente.
E’ poi intervenuta la Prof.ssa Stefania Stefanelli, Docente Aggregato a Diritto di Famiglia, che ha parlato sul tema ”L’interesse superiore del minore nei diversi modelli procreativi”.
La stessa ha illustrato il concetto di “genitore collocatario”, cioè di genitore ove vive prevalentemente il minore; questo risulta spesso anche il beneficiario dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore, ma deve impegnarsi per garantire al minore il diritto di conservare la sue abitudini.
Spesso accade che il genitore non collocatario trovi difficoltà a contattare il minore, sia perché la residenza dell’altro coniuge si trova a notevoli distanze , sia perché il collocatario presenta scuse o intralci per sfavorire il contatto col minore da parte dell’altro ex coniuge.
Deve essere il Tribunale a prendere opportuni accorgimenti perché questo non acceda, anche se le residenze degli ex coniugi dovessero risultare a notevoli distanze.
Il Tribunale deve anche intervenire di fronte a condizionamenti di natura psicologica che uno dei due coniugi - e prevalentemente il collocatario - possa esercitare sul minore per sminuire la figura dell’altro coniuge o per condizionare le scelte del minore verso soluzioni che non coincidano con l’orientamento e gli interessi del minore.
Ha citato una sentenza che è arrivata ad imporre un trattamento psicologico ai genitori, poi annullata dalla Cassazione.
Ha poi parlato dei figli nati al di fuori del matrimonio specificando che per la legge, anche in questo caso, rimangono inalterati i diritti degli ex conviventi.
Questo per garantire al minore la minima variazione nella sua esistenza; pertanto, anche in questo caso, permane non solo il diritto all’incontro del minore anche da parte del genitore non assegnatario, ma anche dei nonni.
Una recente sentenza ha deliberato in senso contrario solo nel caso di genitori omosessuali; contro questa sentenza si sono però sollevate obiezioni di incostituzionalità.
Rimane il dovere per un genitore divorziato, che contrae nuove nozze, di dover garantire la sussistenza di figli riconosciuti, nati da precedenti relazioni; c’è però il diritto di fare donazioni in favore del minore, senza che l’altro ex coniuge ne possa usufruire.
Non si può impedire ad una persona di rifarsi una famiglia; pertanto è scorretta la decisione che prendono alcuni vecchi partner di impedire al minore, nato da precedente unione, di conoscere il nuovo partner dell’ex coniuge.
Si è poi parlato di adozione, da parte del nuovo coniuge, del figlio dell’altro coniuge, nato nel precedente matrimonio; si è specificato che per ottenere l’adozione occorre il consenso dell’altro genitore del minore e anche del minore stesso, qualora abbia superato i 14 anni.
E’ poi intervenuta la Dr.ssa Maria Porcaro sul tema “L’operatività dei Servizi Sociali”.
La Dr.ssa ha illustrato il ruolo dei Servizi Sociali nel dare indicazioni al Giudice su incarico del Tribunale.
Il Sevizio Sociale avvia un’indagine attraverso colloqui coi minori e coi genitori a mezzo visite domiciliari e prende contatto con l’entourage in cui vive il minore. L’operatore si presenta come incaricato dal Tribunale, illustrando con chiarezza la sua funzione.
Cerca di individuare chi si occupa dei bisogni materiali e morali del minore ed informa i genitori sulle risultanze del colloquio e sulle indicazioni che verranno date al Tribunale.
Prende atto delle difficoltà di rapporto tra i genitori e tra i genitori ed il minore; informa il minore (di una certa età ) anche delle eventuali problematiche attraversate dei genitori (carcerazione, tossicodipendenza ecc.).
La Dott.ssa rileva infine di non aver incontrato un’adeguata cultura della separazione; anche la genitorialità dopo la separazione è diversa; magari un genitore prima si occupava poco della famiglia e dei figli, ma dopo acquista un rinnovato interesse.
E' seguita la conviviale con una lotteria il cui ricavato è stato devoluto alle popolazioni terremotate.